Sentenze

Diritto del lavoro: uso manodopera non regolare

Riferimenti sentenza

Sentenza N: 936/2023

Del 15/6/2023

Tribunale di Grosseto

Difensore: Avv Tania Amarugi

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estratto della sentenza

Con decreto depositato In data 19 novembre 2019 e ritualmente notificato, é stato citato a giudizio di fronte a questo Tribunale per rispondere del reato descritto nell’imputazione La prima udienza dibattimentale, fissata per il giorno 23 aprile 2020, é stata differita ai sensi della normativa emergenziale volta al contrasto dell’epidemia da Covid-19, con conseguente sospensione della decorrenza del termine per la prescrizione del reato contestato per un periodo d1 sessantaquattro giorni (in conformità a quanto argomentato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5292 del 26 novembre 2020, Sanna). 

Nell’udienza del 15 ottobre 2020, il giudice precedentemente titolare del procedimento ha disposto che si procedesse in assenza dell’imputato e ha rinviato il processo per nuova assegnazione tabellare. Nella successiva udienza del 14 ottobre 2021, celebratasi dinanzi a questo giudice, è stata dichiarata l’apertura del dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Nell’udienza del 21 aprile 2022 (proveniente dal rinvio del 17 gennaio 2022, disposto stante l’impedimento del giudice titolare), è stato sentito 11 teste (in servizio presso l’ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto ed autore degli accertamenti all’origine del presente procedimento) ed è stata formalmente acquisita la documentazione già in atti (cfr. verbale di accertamento di autonomo adempimento n. 178 del 5 aprile 2019 e verbale unico di accertamento n. 176 del 5 aprile 2019), dichiarata utilizzabile limitatamente alla parte non dichiarativa, nonché la documentazione prodotta dal pubblico ministero (cfr. modello F23 attestante il pagamento della somma di 400,00 Euro effettuato in data G giugno 2019 relativo alla sanzione amministrativa di cui al verbale di accertamento del 5 aprile 2019 notificato in data 19 aprile 2019). Su richiesta della difesa, il processo è stato rinviato, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato contestato. 

Nella successiva udienza del 15 settembre 2022, il giudice, ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione l’esame, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., dei lavoratori menzionati nel capo d’imputazione e ai quali ha fatto riferimento il teste della sua deposizione, ne ha disposto la citazione. nel corso Il processo è stato, quindi, rinviato all’udienza del 13 febbraio 2023, nella quale è stato ulteriormente rinviato stante l’assenza dei testi di cui era prevista l’escussione. Nella successiva udienza del 18 maggio 2023, si è proceduto all’esame, ai sensi dell’art. 507 c.p p., di . Il giudice, preso atto della irreperibilità degli altri testi, di cui era stato ammesso l’esame ai sensi dell’art. 507 c.p.p., ha rinvialo il processo per acquisire il verbale di accesso ispettivo n. 9 del 15 novembre 2018, che è stato quindi prodotto dal pubblico ministero all’udienza del 15 giugno 2023.

In tale udienza, il pubblico ministero ha rappresentato che non risultavano agli atti verbali di 3 s.i.t. rese dai testi risultati irreperibili. Esaurita. quindi, l’istruttoria dibattimentale, il giudice ha invitato le parti a concludere. Il pubblico ministero ed il difensore dell’imputato hanno argomentato le proprie richieste e concluso nei termini sopra riportati. Il giudice. dopo essersi ritirato in camera di consiglio. ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

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