Arbitrato, mediazione e conciliazione

La mediazione, introdotta con il d.lgs. 4 marzo 2010, è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile. La disciplina secondaria di attuazione è stata dettata con il d.m. Giustizia del 4 marzo 2010, n.180.

Nella mediazione, un soggetto terzo neutrale assiste le parti nella ricerca di una soluzione al loro conflitto. Il mediatore non è un arbitro, non decide, e non può essere utilizzato, dunque, per le liti aventi ad oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali. La mediazione ha una durata di legge non superiore a quattro mesi.

Con questa procedura le parti sono coinvolte nella soluzione della controversia e ciò permette di prendere piena coscienza delle eccezioni “dell’altro”, dei suoi interessi e dei suoi bisogni, perché, per arrivare a raggiungere soluzioni creative, è necessario conoscere tutte le motivazioni delle parti e non fermarsi alle prese di posizione iniziali.

Svolgimento dell’attività di Mediatore professionista

PRESSO

Ordine degli Avvocati di Grosseto
> CONSULTA L’ALBO DEI MEDIATORI <

Camera di Commercio di Grosseto
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DISTINZIONE TRA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Mediazione e conciliazione sono termini strettamente correlati, ma hanno significati leggermente diversi:
La mediazione, come già detto, è l’attività di chi si pone tra due contendenti per facilitarne l’accordo, la conciliazione è l’auspicabile accordo frutto della mediazione.

La conciliazione è un processo, quasi sempre formale, attraverso il quale una terza persona neutrale tenta, tramite l’organizzazione di scambi tra le parti, di consentire a queste di confrontare i loro punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone. L’intervento nell’ambito di una disputa tra due contendenti di una terza persona imparziale e neutrale, gradita a entrambi, che non riveste autorità decisionale, li aiuta affinché essi pervengano ad una soluzione della vertenza che risulti di reciproca soddisfazione soggettiva e di comune vantaggio oggettivo.

La conciliazione tende a soddisfare un interesse generale, perché costituisce non solo un efficace strumento in grado di contenere il proliferare delle controversie giudiziarie – con evidente vantaggio per l’amministrazione della giustizia e quindi della collettività – ma rappresenta anche un veicolo di diffusione di quella cultura della pacificazione, che ha fondamento nell’art. 2 della Carta Costituzionale in relazione agli istituti che riconoscono e garantiscono la solidarietà.

La mediazione si differenzia inoltre dall’arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo. Per questo motivo l’accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo, ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

QUANTI TIPI DI MEDIAZIONE ESISTONO?

Esistono due tipi di mediazione:

  • Facilitativa: in cui il mediatore, soggetto terzo, aiuta le parti a raggiungere un accordo, anche amichevole, in funzione dei rispettivi interessi delle parti
  • Aggiudicativa: in cui il mediatore, qualora l’accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.

Esistono infine tre modelli di mediazione:

  • Facoltativa: Quando le parti decidono spontaneamente, a lite insorta ovvero in forza di una clausola di mediazione, di ricorrere al procedimento di mediazione.
  • Obbligatoria: Quando costituisce la condizione necessaria per avviare un processo. In seguito alla sentenza n. 272 del 23 ottobre 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010 nella parte in cui disponeva l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione in determinate materie a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, il legislatore con la l. n. 98 del 2013, ha reintrodotto un’analoga previsione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del medesimo testo.
  • Delegata: Il giudice, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
     

DOVE SI SVOLGE LA MEDIAZIONE?

La mediazione si svolge presso Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può svolgersi anche presso la Camera di conciliazione della Consob, ovvero all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.

I Consigli dell’Ordine degli avvocati sono iscritti nel registro a semplice domanda e possono costituire organismi di mediazione in ogni materia e istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli ordini professionali diversi da quello degli avvocati possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia.

 

L’ISTANZA DI MEDIAZIONE

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione ed il documento che la contiene va allegato all’atto introduttivo del giudizio.

L’istanza di mediazione, come tutti gli atti del procedimento non richiede forme particolari ma deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto, le ragioni della pretesa e il valore della controversia.
La parte istante è libera (in mancanza di una clausola di mediazione che individui un organismo specifico) di depositare la domanda di mediazione presso l’organismo che preferisce. Nel caso di più istanze di mediazione relative al medesimo oggetto mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. La parte che riceve un’istanza di mediazione può aderire al procedimento presentandosi presso l’organismo di mediazione nel giorno indicato dalla segreteria dello stesso.
 

L’ACCORDO CONCILIATIVO

Il raggiungimento della conciliazione può avvenire spontaneamente ovvero mediante adesione alla proposta del mediatore. Esso ha, innanzitutto, efficacia negoziale, può consistere in una transazione, in un negozio di accertamento, incorporare rinunce e previsioni pro futuro; può, altresì, prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

 

QUANTO COSTA LA MEDIAZIONE?

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, e l’imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso d’insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. La norma indica l’ammontare massimo del credito di imposta la cui reale consistenza sarà determinato dal Ministero della Giustizia con decreto (art. 20).
All’organismo di mediazione è dovuto da ciascuna parte che ha aderito al procedimento il pagamento di una indennità, comprensiva delle spese di avvio del procedimento, di mediazione e del compenso dovuto ai mediatori.
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del patrocinio a spese dello Stato. Gli organismi privati iscritti nel Registro adottano autonomamente un tariffario soggetto all’approvazione del Ministro della giustizia.

Gli organismi costituiti da enti pubblici e, dunque, anche i Consigli dell’ordine degli avvocati, sono tenuti ad applicare la tabelle delle indennità (riportiate sotto) secondo il quale l’indennità e commisurata al valore della lite dichiarato dalle parti nella domanda e calcolato a norma del codice di procedura civile. Nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima verrà determinato dall’organismo di mediazione.

 

     Valore della lite                     Costo          .

Fino a Euro 1.000:                                         Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000:                         Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000:                       Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000:                     Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000:                     Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000:                   Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000:                 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:              Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:           Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000                                      Euro 9.200

 

L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento deve essere ridotto di un terzo:

  • Nelle materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
  • Quando la parte o le parti invitate non aderiscano al procedimento.

Lo stesso importo deve essere aumentato:

  • In misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
  • Di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto. Può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.

Documenti Utili

Dossier sulla Mediazione del Consiglio Nazionale Forense

Domanda di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto

Informativa per l’attivazione della Mediazione

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